Italiano
  • Sempre aperto
  • Fiera di Genova
  • 347 236 4207

Condizioni generali di noleggio

Art. 1. Normativa
1.1 Il Conduttore dichiara di ben conoscere, oltre alle norme di legge che regolano l’utilizzo dell’Unità da Diporto locata, anche le norme applicabili alla balneazione e alla navigazione vigenti nel circondario marittimo del luogo in cui verrà utilizzata la predetta unità da Diporto, (Costa Ligure)
1.2 Il Conduttore è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità, sensi a per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 48 del predetto D.P.R„ sottoscrivendo copia del proprio documento di identità sopra indicato e di essere in possesso dei requisiti di legge e delle prescritte autorizzazioni/abilitazioni accorrenti all’utilizzo dell’unità da Diporto locata e, in particolare di essere in possesso della patente nautica di cui all’art. 39 del DILgs n. 171/2005 in considerazione:
a. della tipologia dell’Unità da Diporto locata, come sopra descritta;
b, della navigazione effettivamente svolta;
c. del comando e/o della conduzione e/o della direzione nautica.
1.3 II Conduttore dichiara di essere stato informato dal Locatore in merito al corretto funzionamento/uso dell’Unità da Diporto locata e degli accessori e delle pertinenze ivi presenti e, comunque, dichiara di avere esperienza nell’utilizzo della tipologia della predetta Unità.
Art. 2. Canone e oneri
2.1 II Conduttore si obbliga a corrispondere il Canone sopra pattuito.
2.2 II Conduttore, inoltre, sarà tenuto a riconsegnare il mezzo con lo stesso quantitativo di carburante presente al momento della consegna iniziale o pagando il consumo effettivo alla riconsegna del gommone
2.3 Nell’ipotesi in cui il Conduttore non è nella possibilità morale o materiale di rispettare il Termine di locazione sopra pattuito, previo assenso del Locatore potrà tardare la riconsegna corrispondendo un Canone ulteriore, proporzionato al ritardo senza maggiorazioni, purché entro 5 giorni dalla riconsegna documenti l’impossibilità di rispettare il termine.
2.4 Laddove, per qualsiasi motivo, l’unità da Diporto fosse riconsegnata in un luogo diverso da quello pattuito, il Conduttore dovrà versare una indennità aggiuntiva calcolata come segue:
a. trasporto via terra 300€;
b. trasporto via mare € 600,00.
Art. 3. Responsabilità nei confronti del Locatore e liquidazione dei danni
3.1 Fermo quanto regolata all’art. 7 che segue, in mancanza di rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione il Conduttore si impegna a risarcire integralmente i danni arrecati al Locatore, salvo dimostrazione da parte di quest’ultimo che il fatto non è a lui imputabile, né a terzi trasportati dal medesimo con l’unità da Diporto
3.2. Restano comunque a carico del Conduttore, a titolo esemplificativo, i danni relativi:
a. al ritardo ingiustificato della riconsegna;
b. al deterioramento oltre il normale uso dell’Unità da Diporto, del motore, degli attrezzi e, in generale, dell’intero equipaggiamento in dotazione;
c. al perimento del motore, degli attrezzi e, in generale, dell’intero equipaggiamento in dotazione;
d. alla distruzione/perdita dei documenti di bordo; e. alle sanzioni amministrative elevate per fatti imputabili al Conduttore e/o a terzi dal medesima trasportati;
f. al fermo forzato dell’imbarcazione, dovuto alla riparazione dei danni di cui sopra e/o alle sanzioni elevate dalla Pubblica Autorità;
g. le spese per la tutela legale e tecnica.
3.3 Ferma la facoltà per il Locatore di dimostrare il danno ulteriore ex art. 1382 c.c, il Conduttore si impegna a versare al Locatore stesso/ a titolo di penale:
a. quanto ai danni di cui al punto 3.2 lettera “a” e “f”, una maggiorazione di 500,00€ rispetto Canone pattuito;
b. quanto ai danni di cui ai punto 3.2, lettera “c”, il costo di acquisto corrispondente, secondo listini di vendita ufficiale del marchia del prodotto;
c. quanto ai danni di cui al punto 3.2 lettera “e” e “g” l’importo complessivo di sanzioni, interessi e accessori.
3.4 Resta inteso che il Locatore, nei limiti di I .000,00€ potrà recuperare gli esborsi di cui al punto 3.3 che precede direttamente a mezzo prelievo sulla carta di credito sopra indicata, senza eccezioni da parte del Conduttore, valendo la presente ex art. 1462 c.c
Art. 4. Responsabilità nei confronti di Terzi e di Trasportati
4.1, II Conduttore, nell’utilizzo dell’unità da Diporto locata, si impegna a rispettare tutte le norme di legge, di cui all’art. 1 che precede, e a prestare la massima diligenza, tenuto conto delle note linee guida che regolano la sicurezza pubblicate sul sito web del Locatore, astenendosi, tra l’altro, da condotte irresponsabili, quali a titolo esemplificativo:
a. trasporto di merce la cui detenzione/trasporto è Vietata dalla legge o la cui quantità e natura é tale da compromettere la sicurezza nell’uso dell’Unità da Diporto o potrebbe danneggiare l’Unità stessa;
b. trasporto di persone non identificate e/o in condizioni psicofisiche non idonee alla navigazione e/o in violazione alle norme relative all’immigrazione e/o in numero superiore a quanto sopra pattuito e/o minori/incapaci in assenza dell’espressa autorizzazione dei genitori/tutori;
c. attività di rimorchio e/o traino;
d. attività competitive;
e. conduzione in stato di alterazione psico/fisica ivi incluso lo stato di ubriachezza;
f. Lasciare l’unità da Diporto incustodita senza aver provveduto a curarne una adeguata salvaguardia;
g. cedere a terzi il comando e/o la conduzione dell’Unità da Diporto, salvo i casi documentati di forza maggiore.
4.2. Laddove si verificassero danni a Terzi e/o a Trasportati, per le ipotesi di cui sopra, I Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità, impegnandosi a manlevarlo e a tenerlo indenne, a prima richiesta e senza eccezione da ogni pretesa e/o azione e/o domanda avanzata da Terzi e/o da Trasportati
Art. 5. Responsabilità per danni al Conduttore
5.1. Laddove il godimento dell’Unità da Diporto fosse impedito e/o limitato per fatto imputabile al Locatore, quest’ultimo risponderà a titolo di penale un importo commisurato al 5% del Canone pattuito.
5.2 Resta inteso che la penale pattuita al punto che precede deve considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale, ivi incluso l’eventuale danno da vacanza rovinata.
5.3. ln ogni caso, fermo quanto sopra pattuito, il Conduttore al fine di ottenere qualsivoglia indennizzo e/o riconoscimento è tenuto a fornire la prova di aver utilizzato l’unità da Diporto con a massima diligenza e, comunque, di aver ottemperato a quanto indicato dall’art, 1 che precede,
5.4. Qualora il Locatore non fosse nelle condizioni di consegnare l’Unità da Diporto di cui sopra entra il termine di 12 ore e/o di ripararla in caso di anomalie della stessa nel periodo di locazione, è nella facoltà di quest’ultimo sostituirla con altra analoga.
Art. 6. Esonero della responsabilità del Locatore
6.1. Non può essere addebitato al Locatore l’impossibilità di utilizzo dell’Unità da Diporto nei seguenti casi:
a. avversità meteorologiche;
b. contrarie disposizione dell’Autorità;
c. in genere cause non imputabili al Locatore.
6.2. ln tali ipotesi, il Canone sarà comunque dovuto dal Conduttore.
Art. 7. Copertura assicurativa
7.1 Il Conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla navigazione sono coperti dalla polizza assicurativa di cui può prendere visione presso la sede del Locatore.
7.2. Detta polizza prevede la copertura per la responsabilità civile presso terzi e per danni ad animali e a cose nei limiti prescritti dalle leggi in vigore,
7.3. La polizza non copre:
a. i danni cagionati con dolo o colpa, anche lieve;
b. il furto, la perdita e il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del Conduttore e dei Trasportati;
c. i danni patiti dal Conduttore e dai Trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile del Locatore
7.4. Il Conduttore si impegna a collaborare concretamente per agevolare Io svolgimento dell’istruttoria assicurativa e per il conseguimento dell’indennizzo, anche in caso di danni lievi , ivi incluso:
a. fornire le generalità delle parti coinvolte nel sinistro e dei testimoni;
b. dare immediata comunicazione telefonica al Locatore e, appena passibile, relazionare per iscritto l’accaduto al Locatore medesimo; c, informare senza indugio le Autorità competenti al fine di procedere con rilievi e le constatazioni, nel caso il sinistro evidenzi feriti e/o danni terzi.
Art.8 Stato dell’Unità da Diporto
8.1. Il Conduttore accetta in locazione l’unità da diporto nello stata di fatto in cui si trova, vista e Piaciuta al momento della consegna.
Art.8 Stato dell’Unità da Diporto
8.1. Il Conduttore accetta in locazione l’unità da diporto nello stata di fatto in cui si trova, vista e Piaciuta al momento della consegna.
Art. 9. Divieto di cessione del contratto e/o di attività in violazione con il diritto di proprietà
9.1. E’ fatto divieto al Conduttore di cedere l’odierno contratto e/o sublocare e/o concedere in comodato l’Unità da Diporto e/o affidarne a terzi, a qualsiasi titolo la disponibilità di fatto dell’Unità da Diporto medesima e dell’equipaggiamento ivi presente, e, in generale, a porre in essere attività in violazione del diritto di proprietà del Locatore o che mettano rischio la fruttuosità di tale diritto.
Art. 10. Informative al Consumatore
10.1 . Il Locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al D.Lgs 6 settembre 2005, 206 (Codice del Consumo) e, comunque, di aver preso visione presso la sede legale de Locatore e il suo sito web di tutti gli avvisi ivi pubblicati
Art. 11. Privacy
11.1 Il Locatore dichiara di essere consapevole dei propri diritti previsti dal DLgs n. 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali, e di autorizzare il Locatore al trattamento dei dati personali, con qualsiasi mezzo venga svolto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione cartacea informatica e telematica), nonché all’archiviazione digitale dei documenti e/o della corrispondenza fornita, anche se custodita presso terzi
Art. 12. Norme di rinvio
12.1 Per quanto in questa sede non regolato, si applicano gli art. 1571 e seg. c.c., in tema di «locazione», nonché gli art. da 42 a 46 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171, ‘n tema di «locazione di unità da diporto